Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Babut Viorel inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the confirmation of his conviction for attempted theft, arguing errors in the identification of the perpetrator. The court rejected this claim because the arguments presented were merely a repetition of those already examined and dismissed by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on the repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal without presenting new grounds or legal errors.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABUT VIOREL (CUI 03UBF8N) nato il 01/12/1978 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Babut Viorel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il rato di tentato furto contestato al capo 7), mentre, previa declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela per il furto di cui al capo 8), ha rideterminato l'entità della pena inflitta;
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della identificazione dell'imputato quale autore del reato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 9-10); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il