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Ordinanza — n. 20829/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical arguments and procedural defects regarding prescription claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked the minimum elements of an act of challenge, consisting merely of requests without critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant argued for prescription based on a six-year term and an erroneous calculation date, while the court clarified that the maximum prescription period is seven years and six months. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the merits of prescription since no valid relationship of challenge existed.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to contain the minimum elements of an act of challenge, specifically when it exhausts itself in mere requests without criticizing the reasons of the previous decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack critical arguments prescription period calculation error procedural defect dichiarazione mendace uso di false generalità falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 483 cod. pen
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIA LEONARDO SALVATORE nato a ROSSANO il 16/12/1974 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sapia Leonardo Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., commesso il 23 giugno 2017; Ritenuto che il ricorso per cassazione non presenta neppure gli elementi minimo di un atto di impugnazione, inteso come critica alle ragioni di una precedente decisione, poiché si esaurisce in mere richieste, peraltro neppure collimanti: nella premessa del ricorso si fa riferimento a qualificazione giuridica, art. 131 bis cod. pen. e prescrizione del reato, successivamente si declinano solo due motivi identificati dalle lettere a) e c);

Osservato che il calcolo del termine prescrizionale indicato in ricorso è incomprensibile, poiché prima si indica il termine di sei anni (che però è quello ordinario non quello massimo), poi si afferma che la prescrizione è maturata il "23.03.203"; Chiarito che il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei, che lo stesso non è maturato prima della sentenza impugnata e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i