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Ordinanza — n. 20827/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant without required special bar counsel representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20827/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant rather than by a lawyer enrolled on the special bar. The defendant argued that the personal filing right was constitutionally violated, but the court rejected this, citing established precedent that legislative discretion allows requiring technical representation for cassation appeals. Consequently, the appeal was dismissed without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be filed by a lawyer enrolled on the special bar, and the personal filing right does not override this statutory requirement.

Parole chiave

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cassation appeal special bar counsel personal filing procedural inadmissibility legal representation requirement adeguamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e rilevato che, come da tempo affermato da questa Corte anche a Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e rilevato che, come da tempo affermato da questa Corte anche a Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKKARI SALAH EDDINE nato il 28/03/1984 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOt dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bakkari Salah Eddine propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per vari reati contro il patrimonio, assolvendolo da altri e rideterminando, quindi la pena; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e rilevato che, come da tempo affermato da questa Corte anche a Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis