Cassation court dismisses appeal for aggravated theft as grounds are generic, repetitive, and lack specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giordano Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's three main grounds were found to be merely repetitive of issues already rejected by the lower court without specific legal criticism. The court ruled that the appeal lacked interest due to generic arguments and failed to engage with the specific reasoning provided by the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive grounds that do not offer new legal criticism or demonstrate a legitimate interest are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO NICOLA nato a MATERA il 30/05/1980 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Giordano Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i reati di furto consumato aggravato e tentato furto aggravato; Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata: - il primo motivo, che attiene alla responsabilità dell'imputato, si risolve in assunti astratti e assertivi privi di confronto con gli specifici elementi indiziari posti in evidenza dalla sentenza impugnata (pagg. 5 e 6); - il secondo motivo, che deduce l'illegalità della pena, è intrinsecamente generico, poiché neppure specifica quale sarebbe il profilo di illegalità: dalla sentenza impugnata si comprende che la doglianza dell'imputato atteneva alla mancata applicazione della pena pecuniaria unitamente a quella detentiva, sicché la censura, volta ad ottenere un trattamento sfavorevole, non è sorretta da interesse; - il terzo motivo, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., si esaurisce in una mera prospettazione difensiva che evita di misurarsi con la risposta già ottenuta (cfr. pagg. 6 e 7); - il quarto motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 7 e 8);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co