Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already rejected criticisms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's three grounds of appeal were found to be mere reproductions of criticisms already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Venice. Consequently, the court ruled that no new specific critique of the lower court's reasoning was presented to warrant further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting specific new criticisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZOITEI EMIL (CUI 052EP9Q) nato il 29/05/1984 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Azoitei Emil ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.624-625 cod. pen. (capo 1), 4 comma 2 legge n. 110 del 1975 (capo 2), 116 CdS (capo 3); Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 2 pag. 5 - numero dattiloscritto- sulla sussistenza della contravvenzione di cui al capo 2; paragrafo 3, pag. 6 - numero dattiloscritto- sul diniego della continuazione; paragrafo 6 pag. 8 - numero dattiloscritto- sulla mancata applicazione di pene sostitutive);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1