Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding correction of material error in acquittal device. The court ruled the correction was mandatory and offered no benefit to the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a material correction in the appellate judgment's acquittal device, claiming it was unauthorized. The court determined the correction was legally required to ensure confiscation of the forged license and offered no advantage to the appellant since the license could not be returned or reissued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.: A material error in the judgment device requiring correction to order confiscation of contraband is an act of duty that does not require further legal evaluation and cannot be the basis for a successful appeal if the correction offers no benefit to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE PIER nato a CATANIA il 24/06/1964 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Salamone Pier ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto il predetto imputato dal reato di falso in relazione a una patente di guida, ritenendo sussistente il "falso grossolano"; ma ha disposto il sequestro e la distruzione della patente di guida in sequestro (integrando il dispositivo ex art. 130 cod. proc. pen.), recante una falsificazione della data di nascita dell'imputato;
Rilevato che il motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole di una non consentita correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, in quanto l'assoluzione, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, è giustificata sulla base dell'inidoneità del falso - per la sua immediata percepibilità icto °cui/ da parte di chiunque - ad offendere il bene giuridico tutelato, non sulla base dell'insussistenza del falso sul piano materiale. Essendo la patente di guida contraffatta, la correzione dell'errore materiale del dispositivo, nella parte in cui ometteva di disporre la confisca della stessa ex art. 240 cod. pen., si risolve in un atto dovuto, non implicante ulteriori valutazioni logico-giuridiche, già pienamente esplicitate nella motivazione;
Considerato peraltro che l'imputato non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'ipotetico accoglimento del ricorso, poiché la patente contraffatta dovrebbe comunque essere confiscata e distrutta, non potendo certo essere rimessa in circolazione, né potendogli essere restituita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d