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Sentenza — n. 20819/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls theft conviction due to lack of private prosecution complaint under new 2022 law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20819/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction against four defendants for aggravated theft. The sole ground for appeal was the lack of a private prosecution complaint required by the new 2022 law, as the victim only filed a non-punitive report. Consequently, the criminal action was deemed inadmissible without a formal complaint, leading to the total annulment of the judgment.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 150 del 2022; art. 625 c.p.; art. 85 d.lgs. n. 150/2022: The criminal action for theft in a public gathering is procedible only upon private complaint; absence of such complaint within the statutory term renders the prosecution inadmissible.

Parole chiave

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private prosecution requirement theft aggravated procedural inadmissibility d.lgs 150 2022 annulment without remand victim complaint criminal action suspension denuncia penale

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 150 del 2022
É fondato il primo ed unico motivo di ricorso proposto da Signati, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 cod. pen.
Gli imputati Murdaca Francesco, Italiano Vincenzo, Romano Antonio Francesco, Signati Domenico ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ne ha confermato la condanna per il reato concorsuale di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 cod. pen.;
art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022
art. 5-bis del dl. n. 162 del 2002
Il motivo proposto da Signati si estende ai concorrenti ex art. 587 comma 1 cod.
legge 30 dicembre 2022, n. 199
162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
art. 587 comma 1 cod. proc. pen.
Il motivo proposto da Signati si estende ai concorrenti ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen.
art. 587 comma 1 cod. proc. pen
Il motivo proposto da Signati si estende ai concorrenti ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MURDACA FRANCESCO nato a LOCRI il 25/09/1998 ITALIANO VINCENZO nato a LOCRI il 22/02/1990 ROMANO ANTONIO FRANCESCO nato a LOCRI il 08/08/1989 SIGNATI DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 03/05/1998 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gli imputati Murdaca Francesco, Italiano Vincenzo, Romano Antonio Francesco, Signati Domenico ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ne ha confermato la condanna per il reato concorsuale di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 cod. pen.;

2. É fondato il primo ed unico motivo di ricorso proposto da Signati, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; in atti è presente soltanto una denuncia (sporta al commissariato di Bovalino in data 24 marzo 2017) nella quale la persona offesa non ha manifestato, neppure implicitamente, la volontà di punizione; - non risulta pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

3. Il motivo proposto da Signati si estende ai concorrenti ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen.

4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio (nei confronti di tutti gli imputati) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così