Extraordinary appeal for factual error dismissed as claims were merely errors of judgment and law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeals filed by Di Maio Orlando and Maione Vincenzo inadmissible under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued that the Court of Cassation committed factual errors regarding the credibility of witness Gennaro Casaburi and the recognition of aggravating circumstances. The court ruled that these allegations constituted errors of judgment and law rather than the specific factual errors required by the statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal for error of fact does not cover errors of judgment or law, but only those involving a false perception of procedural results or a direct misrepresentation of reality evident in the record.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAIO ORLANDO nato a NAPOLI il 14/02/1991 MAIONE VINCENZO nato a NAPOLI il 05/06/1994 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il difensore e procuratore speciale dei condannati Di Maio Orlando e Maione Vincenzo propone, nell'interesse dei suoi assistiti, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 33297 del 27/03/2024 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dagli odierni ricorrenti avverso la condanna per i reati di tentato omicidio pluriaggravato, detenzione e porto di arma comune da sparo, resistenza a pubblico ufficiale;
Ricordato che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto, tra gi altri:
a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258);
b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161);
c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099);
d) gli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali; Rilevato che i ricorsi in esame si limitano a dedurre: - un preteso contrasto di giudicati rispetto al vaglio positivo di attendibilità di Gennaro Casaburi espresso con la sentenza impugnata (che chiude il rito abbreviato) e il giudizio negativo formulato, invece, al riguardo dalla sentenza con la quale il Tribunale collegiale, all'esito del dibattimento, ha mandato assolti altri coimputati; - il conseguente errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione rispetto al mancato rilevamento del contrasto di giudicati devoluto con il primo motivo di ricorso lì dove poneva in luce come Casaburi fosse stato ritenuto non solo inattendibile sotto il profilo oggettivo e soggettivo ma anche rispetto "al fatto storico che ha determinato l'evento"; -un errore percettivo sul riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., poiché i condannati non avrebbero "evocato la forza intimidatrice del metodo mafioso" dato che la vittima non aveva manifestato alcun timore, essendo intervenuta "nel corso di una discussione con le forze dell'ordine quale paciere, al fine di sedare gli animi"; - un errore percettivo nel riconoscimento della circostanza aggravante dei motivi abbietti, che, una volta esclusa la premeditazione, non potrebbe ritenersi giuridicamente configurabile;
Considerato, pertanto, che: i pretesi errori denunciati dai ricorrenti non sono riconducibili a errori di fatto, ma, al più ad asseriti errori valutativi e di diritto; che i ricorsi mirano ad ottenere una rivalutazione dei medesimi motivi già rigettati dalla Corte di cassazione con amplissima motivazione (cfr. pagg. 12 - 20 su art. 238-bis cod. proc. pen. e rispetto della regola valutativa di cui all'art. 210 cod. proc. pen.; pagg.24-25 su sussistenza aggravante ex art. 416-bis. 1 cod. pen.; pagg. 25 - 26 su sussistenza aggravante motivi abbietti);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore