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Ordinanza — n. 20817/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20817/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Pinna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pinna argued that the lower court failed to apply the strict non-punishability cause under Article 649 of the Penal Code regarding his cohabitant and incorrectly calculated mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the cohabitant does not fit the statutory definition and the arguments lacked the necessary specific correlation with the appealed decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack specific grounds correlating to the appealed decision's reasoning or fail to cite the relevant statutory provisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal strict non-punishability cohabitant status specific grounds requirement correlation with decision principio del ne bis in idem pena complementare aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità in senso stretto di cui all'art. 649 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 649 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità in senso stretto di cui all'art. 649 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28049 del 14/06/2024
tra le ultime Sez. 2, n. 28049 del 14/06/2024, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA STEFANO nato a QUARTU SANT'ELENA il 05/11/1976 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; .. Rilevato che l'imputato Pinna Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, previa declaratoria di non doversi procedere per il reato di cui al capo b) per mancanza di querela e di cui al capo d) perché separatamente giudicato, ne ha confermato la condanna per le condotte furtive aggravate di cui al capo a) e c) (quest'ultima riqualificata come furto in abitazione), ritenute avvinte dal vincolo della continuazione, compreso il fatto già giudicato separatamente;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità in senso stretto di cui all'art. 649 cod. pen. per essere il fatto avvenuto a danno della convivente, è manifestamente infondato, in quanto la figura del convivente non è compresa tra quelle prese in considerazione dalla norma e la sua natura di causa di non punibilità in senso stretto (e non di causa di esclusione della colpevolezza) preclude una interpretazione analogica della stessa, in quanto norma eccezionale, fondata su ragioni di politica criminale e di opportunità della pena (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 28049 del 14/06/2024, Rv. 286762 - 01);

è, inoltre, generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grave e, pertanto, non specifici. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato calcolo in diminuzione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato, dal quale si evince che la mancata riduzione per le generiche riconosciute si deve ad un risultato di equivalenza tra queste e le aggravanti contestate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend