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Ordinanza — n. 20816/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against theft conviction for generic mitigating circumstances as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20816/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Halilovic Gimmy inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances for a theft conviction. The appellate court had already analyzed the appellant's arguments and explained why specific elements were deemed irrelevant, rendering the complaint manifestly unfounded. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court has analytically evaluated the appellant's arguments and provided reasoned explanations for their irrelevance, thereby making the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances theft conviction appeal manifestly unfounded complaint procedural inadmissibility appellate court analysis Corte di Cassazione criminal procedure law alibi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC GIMMY (CUI 05AU85R) nato a PISTOIA il 17/06/2002 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Halilovic Gimmy ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché la Corte di appello oltre a fare riferimento agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, ha analiticamente vagliato gli elementi indicati dall'appellante spiegando le ragioni della ritenuta irrilevanza (si veda pagg. 8 e 9); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0