Cassation appeals dismissed for being abstract, indeterminate, and lacking argumentative comparison with the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Sabister Osvaldo and Tringale Agatino inadmissible due to their abstract and indeterminate nature. The defendants argued for a review of their convictions for burglary, but their submissions failed to provide specific arguments or compare their claims with the lower court's reasoning. The court rejected the appeals because they lacked the necessary argumentative substance required to challenge the confirmed sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; abstract or indeterminate requests lacking a comparison with the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABISTER OSVALDO nato a MILANO il 02/04/1962 TRINGALE AGATINO nato a CATANIA il 04/02/1961 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati ma omologhi atti a firma del comune difensore, gli imputati Sabister Osvaldo e Tringale Agatino ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui furto in abitazione; Rilevato che i ricorsi si esauriscono in affermazioni e richieste astratte, intrinsecamente indeterminate e prive di confronto argomentativo con la sentenza impugnata; Vista la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/05