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Ordinanza — n. 20814/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as abstract arguments lack connection to concrete criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20814/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding violations of the Code of Criminal Procedure were deemed abstract and disconnected from the specific facts of the case. The appellant challenged a second-instance conviction for two offenses under Article 455 of the Penal Code, citing alleged procedural errors in Articles 606, 49, 133, and 62 bis. The court rejected these claims, ruling that without a concrete factual basis linking the alleged violations to the trial proceedings, the appeal fails to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606, 49, 133, 62 bis c.p.p.; Abstract arguments in criminal appeals must be concretely linked to the specific facts of the case to be admissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility abstract arguments rejection Code of Criminal Procedure factual connection requirement inadmissible appeal falsificazione di monete uso di un documento falso riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma B), C) ed E) c.p.p.
pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, che deducono "violazione dell'art. 606 comma B), C) ed E) cpp" in relazione all'art.
Art. 49, comma 2 c.p.
606 comma B), C) ed E) cpp" in relazione all'art. 49 comma 2 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 62 bis c.p.
art. 455 cod. pen
art. 49 comma 2 cod. pen
606 comma B), C) ed E) cpp" in relazione all'art. 49 comma 2 cod. pen., agli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 10/04/1991 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Esposito Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per due condotte integranti il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, che deducono "violazione dell'art. 606 comma B), C) ed E) cpp" in relazione all'art. 49 comma 2 cod. pen., agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., si esaurisce in proposizioni astratte del tutto avulse dalla fattispecie concreta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/