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Ordinanza — n. 20811/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted burglary due to abstract lack of specific factual motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20811/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide certain proof of guilt, but the court found this claim to be abstract and disconnected from the concrete facts. Consequently, the decision to dismiss the appeal was based on the requirement that appeals must address specific factual deficiencies rather than general assertions of insufficient motivation.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based solely on abstract allegations of lack of specific factual motivation is inadmissible if it does not concretely demonstrate how the lower court's reasoning fails to establish the elements of the crime.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific motivation abstract legal argument attempted burglary procedural dismissal tentato furto furto di lieve entità reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CARMELO nato a CATANIA il 19/12/1985 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Pagano Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione in ordine al raggiungimento della prova certa di colpevolezza, si esaurisce in proposizioni astratte del tutto avulse dalla fattispecie concreta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0