Ordinanza — n. 20809/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGI MICHELE nato a SAN CATALDO il 18/08/1990 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Riggi Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità, diniego delle circostanze attenuanti generiche, "concessione del minimo della pena con tutti i benefici di legge in precedenza non concessi", prospettano meri assunti difensivi del tutto scollegati da un confronto argomentativo con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20809/2025 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGI MICHELE nato a SAN CATALDO il 18/08/1990 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Riggi Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità, diniego delle circostanze attenuanti generiche, "concessione del minimo della pena con tutti i benefici di legge in precedenza non concessi", prospettano meri assunti difensivi del tutto scollegati da un confronto argomentativo con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGI MICHELE nato a SAN CATALDO il 18/08/1990 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Riggi Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità, diniego delle circostanze attenuanti generiche, "concessione del minimo della pena con tutti i benefici di legge in precedenza non concessi", prospettano meri assunti difensivi del tutto scollegati da un confronto argomentativo con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14