Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds citing Article 129 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Aamimi Brahim inadmissible without formalities. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code but failed to specify which ground applied. Consequently, the court ruled the generic argument insufficient and ordered the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal against a judgment granting a settlement agreement must specifically identify the grounds for acquittal under Article 129; a generic allegation of omitted reasoning renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AAMIMI BRAHIM (CUI 0599007) nato il 01/02/1984 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO/ dato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Aamimi Brahim ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 497- bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — che deduce omessa motivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
— è generico poiché non indica quale tra le cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. dovrebbe operare nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1