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Ordinanza — n. 20804/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20804/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20804/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVONE FRANCESCO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 02/02/1986 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Iacovone Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di legittimazione di Pironti Vincenzo a proporre querela, in difetto di prova dei poteri di rappresentanza, è manifestamente infondato alla luce dei consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20804/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto scippo accusa di truffa contraffazione di merci furto di lieve entità indagine internazionale per truffa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVONE FRANCESCO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 02/02/1986 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Iacovone Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di legittimazione di Pironti Vincenzo a proporre querela, in difetto di prova dei poteri di rappresentanza, è manifestamente infondato alla luce dei consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01) e considerato che è indubitabile che il titolare del bar ai cui danni è stato commesso il furto sia titolare di una posizione di fatto come sopra enucleata; Ritenuto che il secondo, il terzo e il quarto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla riconducibilità del fatto all'imputato; pag. 4 sul riconoscimento della recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla entità della pena);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co