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Ordinanza — n. 20801/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to irrelevant and already decided factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20801/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Ridolfo Giuseppe Tindaro inadmissible regarding his conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that the lower court erred in attributing criminal responsibility and specific intent, but these claims were deemed irrelevant to the crime's constitution or already settled by the appellate judgment. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are irrelevant to the crime's constitution or if they concern factual issues already definitively resolved by the contested judgment without specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility irrelevant grounds of appeal already decided facts specific intent requirement fraudulent bankruptcy conviction irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIDOLFO GIUSEPPE TINDARO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 08/09/1968 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ridolfo Giuseppe Tìndaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Rilevato che il primo punto dell'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato si appunta su profili o irrilevanti ai fini della integrazione della fattispecie delittuosa in contestazione (es. asserita assenza di patrimonio al momento del fallimento) oppure su questioni dì fatto già superate dalla sentenza impugnata con argomentazioni immuni da cadute di logicità;

Rilevato che il secondo punto dell'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo specifico quale elemento soggettivo del reato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 5); Rìtenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci