Ordinanza — n. 20800/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIA PIETRO nato a ALZANO LOMBARDO il 16/02/1977 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; -\ irdirrra relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caccia Pietro ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'unico motivo proposto — che contesta la qualificazione giuridica del fatto e l'esclusione di cause di non punibilità— è generico poiché non indica quale sarebbe in ipotesi la qualificazione giuridica corretta, né quale, tra la cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., dovrebbe operare nel caso di specie;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20800/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIA PIETRO nato a ALZANO LOMBARDO il 16/02/1977 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; -\ irdirrra relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caccia Pietro ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'unico motivo proposto — che contesta la qualificazione giuridica del fatto e l'esclusione di cause di non punibilità— è generico poiché non indica quale sarebbe in ipotesi la qualificazione giuridica corretta, né quale, tra la cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., dovrebbe operare nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14