Ordinanza — n. 20797/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONORA ANTONIO nato a CASALBUONO il 13/10/1956 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Buonora Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato nel resto la condanna per i delitti di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. e minaccia di cui all'art. 612 cod. pen., avvinti dal vincolo di continuazione; mentre ha rimodulato la pena inflitta riportando l'aumento ex art. 81 comma secondo, cod. pen. per il reato di minaccia, all'interno del limite stabilito dal terzo comma del medesimo articolo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. pen, art. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 20797/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONORA ANTONIO nato a CASALBUONO il 13/10/1956 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Buonora Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato nel resto la condanna per i delitti di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. e minaccia di cui all'art. 612 cod. pen., avvinti dal vincolo di continuazione; mentre ha rimodulato la pena inflitta riportando l'aumento ex art. 81 comma secondo, cod. pen. per il reato di minaccia, all'interno del limite stabilito dal terzo comma del medesimo articolo;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano erronea applicazione della legge penale in relazione, rispettivamente, alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. (primo motivo) e per quello di cui all'art.612 cod. pen. (secondo motivo), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ed inoltre sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso