Ordinanza — n. 20795/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAIOLA FABIO nato a BRESCIA il 05/04/1972 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Taiola Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in ordine rispettivamente al mancato riconoscimento del tentativo non punibile, alla mancata esclusione della recidiva e al diniego della sostituzione della pena detentiva, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto prospettano delle deduzioni generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sul tentativo punibile, pag. 6 sull'esclusione della recidiva e pag. 6 sulla mancata sostituzione della pena);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20795/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAIOLA FABIO nato a BRESCIA il 05/04/1972 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Taiola Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in ordine rispettivamente al mancato riconoscimento del tentativo non punibile, alla mancata esclusione della recidiva e al diniego della sostituzione della pena detentiva, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto prospettano delle deduzioni generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sul tentativo punibile, pag. 6 sull'esclusione della recidiva e pag. 6 sulla mancata sostituzione della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i