Ordinanza — n. 20791/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS (CUI 04IKFJP) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Dell'Aglio Pierre Francois ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 56, 624-bis, commi 1 e 3, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20791/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624-bis, commi 1 e 3, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS (CUI 04IKFJP) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Dell'Aglio Pierre Francois ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 56, 624-bis, commi 1 e 3, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 onSigliere estensore