Ordinanza — n. 20790/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURETOVIC SIMONE nato a CARMAGNOLA il 01/02/1997 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Duretovic Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 110, 624, 625, n. 5), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. nonché dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagg. 2-3):
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 162-ter cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20790/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624, 625, n. 5), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. nonché dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagg. 2-3):
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURETOVIC SIMONE nato a CARMAGNOLA il 01/02/1997 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Duretovic Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 110, 624, 625, n. 5), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. nonché dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagg. 2-3):
Ha evidenziato la intempestività della richiesta di cui all'art.162 ter cod. pen; -ha posto a base del rigetto della applicazione della causa di non punibilità argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita e la commissione di fatti illeciti) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il risigliere estensore Il President