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Ordinanza — n. 20789/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20789/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20789/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HADJA AMIN nato il 21/12/1995 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ben Hadja Amin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha rideterminato la pena su accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta nullità della sentenza con riferimento agli artt. 133, cod. pen. e 544, 546 cod. proc. pen. - esaminati gli atti, sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto il ricorso è stato proposto avversa sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 493-ter cod. pen; Ordinanza — n. 20789/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta nullità della sentenza con riferimento agli artt. 133, cod. pen. e 544, 546 cod. proc. pen. - esaminati gli atti, sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto il ricorso è stato proposto avversa sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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offesa al credito credito contestato pagamento dell'ammenda debito pecuniario divieto dell'arresto personale per debiti abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 493-ter cod. pen
in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta nullità della sentenza con riferimento agli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HADJA AMIN nato il 21/12/1995 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ben Hadja Amin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha rideterminato la pena su accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta nullità della sentenza con riferimento agli artt. 133, cod. pen. e 544, 546 cod. proc. pen. - esaminati gli atti, sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto il ricorso è stato proposto avversa sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 14 maggio 2025 Il sigliere estensore Il Presidente