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Ordinanza — n. 20788/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally instead of by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20788/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition rather than through a qualified defense attorney. The appellant argued for the recognition of a mitigating circumstance and a constitutional question, but the court noted that under recent procedural reforms, all cassation appeals must be signed by a special registry member. Consequently, the court ruled that the lack of proper legal representation rendered the filing void and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a qualified defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible filing defense attorney requirement personal submission procedural reform prove acquisite illegalmente furto aggravato reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
- esaminati gli atti, sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto il ricorso è stato proposto dall'interessato personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione;
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
perì., sollecitando, nella seconda doglianza proposta, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 613, comma 1, cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLIMENI MORAT (CUI 01T6Q2N) nato il 01/11/1980 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Slimeni MoratY ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 4), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo e il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione d legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. perì., sollecitando, nella seconda doglianza proposta, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, commi 1 e 7, Cost. - esaminati gli atti, sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto il ricorso è stato proposto dall'interessato personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione;

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, (2018), Aiello, Rv. 272010. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 I cons