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Ordinanza — n. 20786/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20786/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRECA PALMA nato a REGGIO CALABRIA il 08/08/1977 BEVILACQUA MARIANO nato a REGGIO CALABRIA il 24/04/1970 avverso la sentenza del 03/12/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Barreca Palma e Bevilacqua Mariano ricorrono congiuntamente avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20786/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn.

Parole chiave

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aggravamento della pena pena complementare aggravamento della servitù principio della doppia incriminazione modifica della sentenza altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
in quanto i ricorsi sono stati proposti avversa sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRECA PALMA nato a REGGIO CALABRIA il 08/08/1977 BEVILACQUA MARIANO nato a REGGIO CALABRIA il 24/04/1970 avverso la sentenza del 03/12/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Barreca Palma e Bevilacqua Mariano ricorrono congiuntamente avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn.

5) e 7) cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato - esaminati gli atti, sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto i ricorsi sono stati proposti avversa sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità dei motivi non ravvisandosi pena illegale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 711—dbersigliere tensore Il Presidente