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Ordinanza — n. 20784/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as appeal is inadmissible due to manifestly unfounded legal argument regarding public prosecution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20784/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Crupi Maria Rosa inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural norms regarding the shift to public prosecution introduced by D.Lgs. 150/2022. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the indictment precisely alleged the aggravating circumstance of damage to public service, which automatically triggers public prosecution under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 comma 1 n. 7 cod. pen.; D.Lgs. 150/2022: An appeal is inadmissible when the appellant's legal arguments regarding the regime of public prosecution are manifestly unfounded and in clear contrast with the statutory data, particularly when the aggravating circumstance triggering public prosecution was precisely alleged in the indictment.

Parole chiave

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public prosecution regime aggravating circumstance manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility D.Lgs. 150/2022 Cassa delle ammende penal code provisions rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
150/2022 - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo essendo stata contestata in termini precisi l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
D.Lgs. 150/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUPI MARIA ROSA nato a REGGIO CALABRIA il 12/02/1962 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Crupi Maria Rosa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, comma 2, nn.

2) e 7) cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge ed inosservanza delle norme processuali in ordine al mutamento del regime di procedibilità del reato introdotto dal d.lgs. 150/2022 - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo essendo stata contestata in termini precisi l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.

7) cod. pen. nell'imputazione, come riconosciuto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2), che rende il reato procedibile d'ufficio (bene destinato a pubblico servizio o utilità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 14 maggio 2025 Il cens1Iiere ore JI res