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Ordinanza — n. 20781/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20781/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20781/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDU IONUT nato il 03/06/1990 avverso la sentenza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sandu Ionut ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Asti che ha applicato ex 444 cod. proc. pen., la pena determinata in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20781/2025 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., la pena determinata in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn.

Parole chiave

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aggravamento della pena modifica della sentenza commisurazione della pena per rapina contravvenzione attenuazione della pena concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDU IONUT nato il 03/06/1990 avverso la sentenza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sandu Ionut ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Asti che ha applicato ex 444 cod. proc. pen., la pena determinata in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn.

2) e 5), 61, n.

5) cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti - è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.) nei casi non espressamene previsti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il Qorrs3gliere tensore Il Preside