Ordinanza — n. 20777/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMMATARO ANGELO nato a SARONNO il 09/08/1981 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Angelo Zammataro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 99, comma 4 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alla tipologia di tentativo in analisi (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20777/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 99, comma 4 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alla tipologia di tentativo in analisi (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMMATARO ANGELO nato a SARONNO il 09/08/1981 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Angelo Zammataro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 99, comma 4 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alla tipologia di tentativo in analisi (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 IJunsJgliereteysore Il Presid