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Ordinanza — n. 20774/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20774/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20774/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEMMOLO ANDREA nato a SIRACUSA il 01/07/1985 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBA ISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 03 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Catania confermava parzialmente la decisione impugnata, con cui Andrea Iemmolo era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 424 e 61 n. cod. pen., rideterminando la pena inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione; Viste la comparsa conclusionale e la nota spese depositate dalla parte civile solo in data 02/05/2025; Ritenuto che il motivo con il quale si lamenta la mancata applicazione della messa alla prova non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza impugnata, che non si limita a valutare l'incongruità della somma offerta a titolo di risarcimento ma evidenzia sotto diversi altri profili, sui quali il ricorrente nulla deduce, l'insussistenza dei presupposti di rneritevolezza in capo all'imputato (cfr. par. 5.2 e 5.3 alle pagg. 4 e 5 della decisione della Corte catanese); che è del tutto generico il motivo che lamenta la mancanza di motivazione riguardo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen.; la Corte catanese ha illustrato compiutamente le ragioni di astio e di vendetta, le correlate devianze comportamentali dell'imputato e l'ostinazione nel rifiuto rispetto alle decisioni della persona offesa e congruamente le ha ricondotte ad un movente spregevole ed esecrabile;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20774/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 424 e 61 n. cod. pen., rideterminando la pena inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione; Viste la comparsa conclusionale e la nota spese depositate dalla parte civile solo in data 02/05/2025; Ritenuto che il motivo con il quale si lamenta la mancata applicazione della messa alla prova non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza impugnata, che non si limita a valutare l'incongruità della somma offerta a titolo di risarcimento ma evidenzia sotto diversi altri profili, sui quali il ricorrente nulla deduce, l'insussistenza dei presupposti di rneritevolezza in capo all'imputato (cfr. par. 5.2 e 5.3 alle pagg. 4 e 5 della decisione della Corte catanese); che è del tutto generico il motivo che lamenta la mancanza di motivazione riguardo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen.; la Corte catanese ha illustrato compiutamente le ragioni di astio e di vendetta, le correlate devianze comportamentali dell'imputato e l'ostinazione nel rifiuto rispetto alle decisioni della persona offesa e congruamente le ha ricondotte ad un movente spregevole ed esecrabile;

Parole chiave

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difetto di motivazione attitudine all'integrazione sostituzione dei motivi prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria circostanze attenuanti verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEMMOLO ANDREA nato a SIRACUSA il 01/07/1985 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBA ISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 03 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Catania confermava parzialmente la decisione impugnata, con cui Andrea Iemmolo era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 424 e 61 n. cod. pen., rideterminando la pena inflitta in anni uno e mesi quattro di reclusione; Viste la comparsa conclusionale e la nota spese depositate dalla parte civile solo in data 02/05/2025; Ritenuto che il motivo con il quale si lamenta la mancata applicazione della messa alla prova non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza impugnata, che non si limita a valutare l'incongruità della somma offerta a titolo di risarcimento ma evidenzia sotto diversi altri profili, sui quali il ricorrente nulla deduce, l'insussistenza dei presupposti di rneritevolezza in capo all'imputato (cfr. par. 5.2 e 5.3 alle pagg. 4 e 5 della decisione della Corte catanese); che è del tutto generico il motivo che lamenta la mancanza di motivazione riguardo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen.; la Corte catanese ha illustrato compiutamente le ragioni di astio e di vendetta, le correlate devianze comportamentali dell'imputato e l'ostinazione nel rifiuto rispetto alle decisioni della persona offesa e congruamente le ha ricondotte ad un movente spregevole ed esecrabile;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; che «nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza» (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 - 01) e che pertanto non possono essere prese in considerazione le conclusioni della parte civile e la richiesta di condanna alla rifusione delle spese;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual• e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Li__ -"A ammende. Nulla e spese925Age P(vint eiviUt. i Così deciso il 08 maggio 2Q25 i P Il Co 'h stens:ore n ‘ CANCR mi DEPOSITATA II pr sident i r: nv