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Ordinanza — n. 20773/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20773/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20773/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALILA YOSSRI nato il 19/07/1996 avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIUDICE DI PACE di FERMOtélaa- avvl-so:al I els-aity----7.- udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA; Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs.n. 247/2000, l'atto di appello proposto nell'interesse di Yossri Zalila avverso la sentenza in data 12/01/2021, con la quale il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Stefano Lignite, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20773/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 37, comma 2, d.lgs.n. 247/2000, l'atto di appello proposto nell'interesse di Yossri Zalila avverso la sentenza in data 12/01/2021, con la quale il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Stefano Lignite, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria carenza di legittimazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALILA YOSSRI nato il 19/07/1996 avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIUDICE DI PACE di FERMOtélaa- avvl-so:al I els-aity----7.- udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs.n. 247/2000, l'atto di appello proposto nell'interesse di Yossri Zalila avverso la sentenza in data 12/01/2021, con la quale il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Stefano Lignite, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. Stefano Lignite, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Yossri Zalila deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 Il Consi es