Italian court dismisses appeal against deportation fine for undocumented immigrant lacking proof of residence rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the undocumented immigrant for failing to comply with immigration regulations while residing in Italy. The appellant argued for a fine reduction based on alleged stable cohabitation with an Italian citizen, but the court rejected this unsubstantiated claim due to lack of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-bis d.lgs. n. 286/1998; The court holds that an administrative fine for illegal residence is validly imposed when the individual lacks a residence permit and the authorities have verified the factual elements of the offense without requiring further corroboration of the officer's statements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCAJ GRACIANO (CUI 053TVE8) nato il 21/01/1994 avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIUDICE DI PACE di GRUMELLO DEL MONTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato l'atto di appello, riqualificato ricorso, proposto avverso la sentenza in data 17 ottobre 2024, con la quale il Giudice di pace di Grumello del Monte ha ritenuto Graciano Rucaj responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda; Ritenuto che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha evidenziato l'accertamento degli elementi di fattispecie, essendo stato l'imputato controllato in territorio italiano, privo di permesso di soggiorno; che il ricorrente prospetta il mancato accertamento della sussistenza di elementi che gli davano diritto al trattenimento, lamentando genericamente l'insufficienza delle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria, che in realtà non abbisognano di riscontri ed evocando una situazione di stabile convivenza con una cittadina italiana, che non risulta avere prima né allegato né provato dinanzi al giudice di merito;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così,deciso il 08 maggio 2025 Il Con'si estensore Il Presidente LPI f .1kA^ r D EP TATA f .. . . 0 2O25 i