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Ordinanza — n. 20768/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to the prisoner's sentence completion before filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20768/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had completed his sentence before the appeal was decided. The appellant argued for the annulment of a surveillance court order denying home detention, but the defense revealed he had already served the penalty on December 17, 2024. The court ruled that the interest to challenge the decision had vanished due to this factual change, rendering the appeal legally moot.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant loses the interest to challenge the decision due to a subsequent change in facts or law, such as the completion of the penal sentence.

Parole chiave

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sopraggiunta carenza di interesse completamento pena detentiva inammissibilità ricorso Tribunale di sorveglianza domestico esecuzione pena motivo della detenzione carcerazione preventiva eccessiva diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj
Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino
251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani
202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale
203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli
tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri
227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio
234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli
252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA Mario nato ad AVELLINO il 05/09/1979 avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; Fissato il procedimento de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di Mario LIOTTA avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 22 maggio 2024 che aveva rigettato la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1, i. n. 199 del 2018.

2. Ricorre Mario LIOTTA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato poiché ritiene che lo stesso sia caratterizzato da errori di diritto e fallacia argomentativa.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U. Marinaj, citata). 3.2. Nel caso in esame deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza. L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Dalla memoria depositata dal difensore emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente ha espiato, in data 17 dicembre 2024, la pena relativa, conformemente al fine pena già indicato in atti. 3.3.

Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interess