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Ordinanza — n. 20765/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against probation supervision court order denying early release due to behavioral irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20765/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the probation supervision court failed to properly evaluate the appellant's conduct. The appellant argued that the lower court ignored false accusations and overlooked his generally correct behavior over three years, yet the supervision judge found specific incidents demonstrated a lack of adherence to civil standards. The court ruled that the supervision judge correctly assessed the behavior as non-compliant with reintegration rules, justifying the denial of early release for the relevant period.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the supervision court has thoroughly evaluated the conduct's relevance to the probation period and provided adequate reasoning for the denial of early release based on behavioral non-compliance.

Parole chiave

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probation supervision appeal early release denial behavioral evaluation reintegration standards inadmissible appeal probation violation supervision court order liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
280522); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per l'assenza di vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata, che si è conformata ai principi giurisprudenziali in merito alla valutazione frazionata dei semestri, e che il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
280522); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per l'assenza di vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata, che si è conformata ai principi giurisprudenziali in merito alla valutazione frazionata dei semestri, e che il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUL PASQUALE nato a MAGENTA il 14/04/1974 avverso l'ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pasquale Bul, per mezzo del suo difensore avv. Nicola Stocchiero, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 28 gennaio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto il reclamo da lui proposto avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 15/07/2023 al 15/01/2024, per avere egli violato le prescrizioni dell'affidamento in prova al servizio sociale, tanto da imporre la trasformazione di tale misura alternativa in quella della detenzione domiciliare, in particolare tenendo nelle date del 20/06/2023 e del 08/08/2023 e nel novembre 2023 comportamenti che, «seppur ridimensionati» quanto alla loro gravità, dimostrano una scarsa adesione al senso di responsabilità e aderenza ai corretti comportamenti della vita civile, e pertanto impediscono «un giudizio di assoluta regolarità della condotta»; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi di impugnazione, la carenza e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza e alla rilevanza dei due episodi, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di valutare la falsità delle accuse in relazione ad essi, uno di quali peraltro estraneo al semestre in considerazione, nonché omesso di rilevare che il ricorrente stesso si è limitato a chiedere il pagamento di un proprio credito, e per avere perciò confermato il diniego della liberazione anticipata nonostante il comportamento corretto tenuto nell'arco dei tre anni e mezzo di esecuzione della pena, come attestato dalle relazioni dell'UEPE; vista la memoria depositata dal ricorrente in data 22/04/2025 e nuovamente in data 30/04/2025, con la quale ribadisce l'ammissibilità del ricorso, per avere il Tribunale omesso di valutare in modo adeguato la falsità delle denunce sporte contro di lui e la correttezza del suo comportamento, attestata dalle relazioni dell'UEPE; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con l'ordinanza, che ha valutato approfonditamente la rilevanza delle condotte sanzionate indicate, in ordine alla adesione all'opera di rieducazione nel semestre in valutazione, ed ha perciò motivatamente ritenuto che si è trattato di episodi che, sebbene ridimensionati quanto alla loro gravità, dimostrano una modalità di esercizio delle proprie ragioni, cioè il soddisfacimento di un proprio credito, non conforme alle regole del vivere civile, e quindi una mancata adesione all'attività rieducativa, che comporta l'accettazione di tali regole e il conformarsi stabilmente ad esse, e la cui assenza giustifica la mancata concessione del beneficio richiesto, quanto meno per il semestre in cui tali condotte sono state tenute; ritenuto il ricorso inammissibile anche nella deduzione della erronea valutazione negativa della condotta asseritamente tenuta il 20/06/2023 perché antecedente al semestre in esame, sia perché l'omessa concessione della liberazione anticipata è comunque motivata dalle analoghe condotte tenute nei mesi successivi, sia perché una condotta ritenuta dimostrativa della mancata adesione all'attività rieducativa può riverberare la valutazione negativa sul semestre successivo, in quanto evidenzia l'inutilità dell'opera riabilitativa svolta sino a quel momento (vedi Sez. 1, n.4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per l'assenza di vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata, che si è conformata ai principi giurisprudenziali in merito alla valutazione frazionata dei semestri, e che il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 'Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025