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Ordinanza — n. 20751/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20751/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20751/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VASTO LUIGI PIO nato a FOGGIA il 19/10/1994 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 22 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia in data 06/06/2023, che aveva ritenuto Luigi Pio Lo Vasto colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione; Ritenuto che i motivi formulati a sostegno del ricorso, pur essendo espressamente riferiti alla sentenza della Corte di appello di Bari n. 1403/2024 r.g.sent. a carico di Luigi Pio Lo Vasto, così come compiutamente generalizzato negli atti, nonché alla sentenza da essa confermata, emessa dal Tribunale di Foggia in data 06/06/2023, non hanno attinenza all'oggetto e ai contenuti del provvedimento impugnato, facendo riferimento ad una pena diversa da quella irrogata e a condotte diverse da quelle descritte in imputazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20751/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione; Ritenuto che i motivi formulati a sostegno del ricorso, pur essendo espressamente riferiti alla sentenza della Corte di appello di Bari n. 1403/2024 r.g.sent. a carico di Luigi Pio Lo Vasto, così come compiutamente generalizzato negli atti, nonché alla sentenza da essa confermata, emessa dal Tribunale di Foggia in data 06/06/2023, non hanno attinenza all'oggetto e ai contenuti del provvedimento impugnato, facendo riferimento ad una pena diversa da quella irrogata e a condotte diverse da quelle descritte in imputazione;

Parole chiave

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spese di esecuzione impugnabilità della decisione di rinvio pagamento dell'ammenda spese secondo la LStrl motivi di cassazione rimborso delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VASTO LUIGI PIO nato a FOGGIA il 19/10/1994 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 22 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia in data 06/06/2023, che aveva ritenuto Luigi Pio Lo Vasto colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione; Ritenuto che i motivi formulati a sostegno del ricorso, pur essendo espressamente riferiti alla sentenza della Corte di appello di Bari n. 1403/2024 r.g.sent. a carico di Luigi Pio Lo Vasto, così come compiutamente generalizzato negli atti, nonché alla sentenza da essa confermata, emessa dal Tribunale di Foggia in data 06/06/2023, non hanno attinenza all'oggetto e ai contenuti del provvedimento impugnato, facendo riferimento ad una pena diversa da quella irrogata e a condotte diverse da quelle descritte in imputazione;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 Il Conjig "ere es