Cassation Court dismisses appeal against revocation of home detention due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the revocation of his home detention, arguing the court erred in defining the detention location and failed to assess the severity of his violations. The court rejected these claims, noting the lower court's detailed reasoning regarding the appellant's repeated breaches and threatening behavior toward enforcement officers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal order revoking home detention is inadmissible if it lacks specific grounds attacking the decision's reasoning or fails to demonstrate a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI STEFANO nato a ASSISI il 19/10/1992 avverso l'ordinanza del 02/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Stefano Guarnieri, per mezzo del suo difensore avv. Delfo Berretti, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 02 gennaio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare a lui applicata in data 3/10 ottobre 2024 indicando il domicilio in Bastia Umbra via Gabriotti n.15, presso il fratello Angelino, per avere egli più volte violato l'obbligo di trattenersi nell'abitazione, nonostante le diffide dei Carabinieri e del magistrato di sorveglianza, e per avere minacciato gli operatori che gli notificavano la diffida del magistrato stesso, così dimostrando la propria inaffidabilità; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale errato nell'individuare il luogo della detenzione, essendosi egli trattenuto sempre al medesimo indirizzo, pur recandosi nella abitazioni di altri familiari, residenti nella medesima proprietà, ed avendo il magistrato di sorveglianza delimitato il luogo della detenzione all'appartamento in uso al fratello Angelino solo con un provvedimento emesso in data 05 dicembre 2024 e comunicato al ricorrente l'11/12/2024, e per avere revocato la misura alternativa senza valutare la gravità delle pretese violazioni e il comportamento complessivo del condannato, e la conseguente incompatibilità della prosecuzione della stessa; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché il Tribunale ha dichiarato la cessazione della misura alternativa non per avere ritenuto il ricorrente colpevole di alcun reato, quali l'evasione o la minaccia contro un pubblico ufficiale, ma perché ha valutato, con motivazione approfondita e logica, la sua manifesta incapacità di rispettare le prescrizioni della misura stessa, nonostante le diffide ricevute, in particolare quella di trattenersi esclusivamente nell'abitazione del fratello Angelino, incapacità giunta al punto da reagire in modo minaccioso e offensivo nei confronti dei militari che provvedevano a notificargli una diffida emessa in forma scritta dal magistrato di sorveglianza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche per mancanza di specificità, dal momento che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e non attacca la sua ratio decidendi, continuando a sostenere che l'obbligo di trattenersi nell'abitazione si riferiva a tutti gli alloggi presenti all'indirizzo indicato, laddove 'l'ordinanza ha evidenziato che il provvedimento genetico indicava chiaramente il luogo di detenzione presso il fratello Angelino, e quindi solo nell'appartamento da questi occupato, e contesta la mancanza di una valutazione circa la gravità delle violazioni commesse, mentre il Tribunale ha esplicitamente affermato che le varie violazioni, di cui la minaccia contro i Carabinieri riveste una gravità ancora maggiore, dimostrano la totale inaffidabilità del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcun vizio dell'ordinanza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consig