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Ordinanza — n. 20748/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to personal filing without counsel under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20748/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed the writ personally without legal representation, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had granted a visitation permission, but the appellant submitted a handwritten petition merely listing a lawyer's name without presenting substantive grounds or arguments. The court ruled that personal filing is strictly prohibited for cassation appeals post-2017 legislative reform, rendering the procedural defect fatal to the case.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 1, comma 63, Law n. 103/2017: A cassation appeal cannot be filed personally by the party and must be signed by a registered defense attorney, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal lack of standing personal filing legal representation Code of Criminal Procedure congedo di assistenza ai familiari allontanamento nonostante motivi di salute assistenza alle persone con disabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall'art.
Art. 1, comma 63, legge n. 103/2017
come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 571 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Sezioni Unite, Aiello
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000, Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIA CARMELO nato a SEMINARA il 01/04/1973 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdatfav2i(so all/é parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; 1Y-Àk, 'a-

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 28 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di L ej nel rà i* ha respinto il reclamo proposto dal detenuto Carmelo Caia per la concessione di un permesso premio ai sensi dell'art. 30 Ord. pen., per far visita alla madre anziana e ammalata. Il Tribunale ha confermato la valutazione del magistrato, circa l'insussistenza un evento familiare di particolare gravità, come richiesto dall'art. 30 Ord. pen., che consentisse la concessione di un ulteriore permesso, avendone il detenuto già fruito in epoca recente, per una ragione analoga.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Carmelo Caia, con atto manoscritto depositato personalmente presso la Direzione della Casa di reclusione di Spoleto, peraltro privo di motivi, la cui redazione è stata riservata ad un difensore, nominativamente indicato, ma che non risultano essere stati presentati.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La mera indicazione del nominativo di un difensore è palesemente irrilevante. Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perché del tutto silente, in realtà, sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consigliere es