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Ordinanza — n. 20743/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against sentencing agreement dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived all appeal grounds except for sentencing during a settlement agreement. The appellate court confirmed the sentence based on this agreement, and the defendant argued that no formal waiver existed to prevent a more favorable factual reading. The court ruled that the explicit waiver recorded in the hearing precluded any claim of procedural violation or re-evaluation of facts.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties reach a settlement agreement on sentencing and explicitly waive appeal grounds, subsequent appeals challenging the factual basis are inadmissible as the waiver precludes a different evaluation of the facts.

Parole chiave

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criminal settlement agreement waiver of appeal grounds inadmissible appeal sentencing reduction procedural preclusion abbandono del procedimento penale infrazione alla legge sulle armi rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 4 giugno 2024, rideterminando la pena inflitta a Vincenzo DE SIMONE in relazione ai reati degli artt.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 4 giugno 2024, rideterminando la pena inflitta a Vincenzo DE SIMONE in relazione ai reati degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE Vincenzo nato a CERCOLA il 19/08/1984 avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; Fissato il procedimento de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 4 giugno 2024, rideterminando la pena inflitta a Vincenzo DE SIMONE in relazione ai reati degli artt. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen.

2. Ricorre Vincenzo DE SIMONE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge perché non vi è stata alcuna rinuncia ai motivi di appello, sicché ai fatti avrebbe potuto essere data una diversa e più favorevole lettura.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. Tenuto presente che l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio e che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio, i motivi di ricorso sono inammissibili.

Infatti, come emerge dal verbale di udienza, alla quale erano presenti sia il difensore che l'imputato, la Corte ha dato atto: «Preliminarmente il difensore e l'imputato rinunciano ai motivi di appello, tranne quelli sulla pena; hanno concordato con il PG la seguente pena [...]». Non sussiste, dunque, la denunciata violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., né appare consentita la doglianza che invoca una diversa valutazione dei fatti, preclusa dalla intervenuta rinuncia. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci