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Ordinanza — n. 20738/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20738/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20738/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2025, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ha applicato a Hussein Ashraf Hassan Galal la pena di anni tre e mesi due di reclusione per il delitto di tentato omicidio, commesso in data 25/01/2024.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20738/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ha applicato a Hussein Ashraf Hassan Galal la pena di anni tre e mesi due di reclusione per il delitto di tentato omicidio, commesso in data 25/01/2024.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato attentato omicidio assassinio qualificato tentata lesione personale semplice omicidio passionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2025, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ha applicato a Hussein Ashraf Hassan Galal la pena di anni tre e mesi due di reclusione per il delitto di tentato omicidio, commesso in data 25/01/2024.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALAL HUSSEIN ASHRAF HASSAN nato il 05/10/2005 avverso la sentenza del 13/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAd6 all parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2025, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ha applicato a Hussein Ashraf Hassan Galal la pena di anni tre e mesi due di reclusione per il delitto di tentato omicidio, commesso in data 25/01/2024.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Hussein Ashraf Hassan Galal, per mezzo del proprio difensore avv. Massimiliano D'Alessio, articolando un unico motivo, con il quale denuncia l'erronea qualificazione del reato, essendo la condotta sussumibile nel reato di lesioni personali.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103/2017, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

E' di tutta evidenza che il ricorrente, pur affermando di denunciare l'erronea qualificazione del reato, chiede una nuova e diversa valutazione del fatto e delle relative prove, peraltro limitandosi, genericamente, a sostenere l'assenza dell'animus necandi, senza peraltro indicare quali prove dimostrerebbero tale assenza, ovvero quali elementi sarebbero stati erroneamente valutati o preternnessi dal giudice. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; vedi anche Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).

Nel caso di specie, dall'imputazione emerge che il ricorrente è accusato di avere trattenuto la vittima, sferrandole violenti calci e pugni, insieme ad altri, consentendo così ad un ulteriore complice di colpirla con numerose coltellate in zone vitali del corpo, e di avere cessato l'azione solo per avere creduto ormai deceduta la vittima stessa: la qualificazione di questa condotta come un tentativo di omicidio volontario, pertanto, non è eccentrica rispetto al capo di imputazione, né viziata da palesi errori di diritto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consiglier