Ordinanza — n. 20737/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOMAROV GIULIO nato a TREVISO il 02/08/1988 avverso l'ordinanza del 12/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 12 febbraio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di Giulio Komarov, volta ad ottenere le misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova; Ritenuto che i motivi di censura attengono al merito della decisione e propongono una valutazione alternativa degli elementi, compiutamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza e valutati con percorso logico immune da fratture nella motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato; che sono state congruamente valorizzate le condotte pregresse del condannato, già ammesso a provvedimenti di clemenza e a misure alternative, a seguito delle quale ha continuato a delinquere, mostrandosi inaffidabile rispetto alla necessaria prognosi sul suo futuro comportamento, tanto più che lo stesso non svolge alcuna attività lavorativa, occupa abusivamente un immobile e non offre elementi idonei a delineare per sé valide prospettive rieducative;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20737/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 12 febbraio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di Giulio Komarov, volta ad ottenere le misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova; Ritenuto che i motivi di censura attengono al merito della decisione e propongono una valutazione alternativa degli elementi, compiutamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza e valutati con percorso logico immune da fratture nella motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato; che sono state congruamente valorizzate le condotte pregresse del condannato, già ammesso a provvedimenti di clemenza e a misure alternative, a seguito delle quale ha continuato a delinquere, mostrandosi inaffidabile rispetto alla necessaria prognosi sul suo futuro comportamento, tanto più che lo stesso non svolge alcuna attività lavorativa, occupa abusivamente un immobile e non offre elementi idonei a delineare per sé valide prospettive rieducative;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOMAROV GIULIO nato a TREVISO il 02/08/1988 avverso l'ordinanza del 12/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 12 febbraio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di Giulio Komarov, volta ad ottenere le misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova; Ritenuto che i motivi di censura attengono al merito della decisione e propongono una valutazione alternativa degli elementi, compiutamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza e valutati con percorso logico immune da fratture nella motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato; che sono state congruamente valorizzate le condotte pregresse del condannato, già ammesso a provvedimenti di clemenza e a misure alternative, a seguito delle quale ha continuato a delinquere, mostrandosi inaffidabile rispetto alla necessaria prognosi sul suo futuro comportamento, tanto più che lo stesso non svolge alcuna attività lavorativa, occupa abusivamente un immobile e non offre elementi idonei a delineare per sé valide prospettive rieducative;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 Il Con i ere estensore Il r