Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20736/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal rejecting criminal continuability due to distant timing and varied execution methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Lodi's refusal to apply the criminal continuability institution. The appellant argued for continuability based on similar theft and credit card fraud charges, but the court found the acts too temporally distant and methodologically distinct to share a single criminal design. Consequently, the court ruled that the separate proceedings correctly reflected independent criminal intents rather than a unified plan.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The court establishes that criminal continuability requires a unitary criminal design, which is absent when offenses occur at distant intervals and exhibit significantly different execution methods, indicating merely a propensity for deviance rather than a single planned scheme.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuability unitary criminal design temporal distance varied execution methods inadmissible appeal separate criminal intents procedural inadmissibility reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
art. 493-ter cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLLAJ ALFRED nato il 14/04/1985 avverso l'ordinanza del 13/02/2025 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alfred Nikollaj, per mezzo del suo difensore avv. Fabrizio Cardinali, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Lodi, in data 13 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, relativi a delitti di furto e di utilizzo e falsificazione di carte di credito commessi nel maggio, nel giugno e nel luglio 2019 e il 24 gennaio 2018, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per le diverse modalità esecutive delle condotte, ed apparendo i vari delitti sintomatici, piuttosto, di uno stile di vita delinquenziale, che si concretizza in singole azioni criminose secondo le contingenze; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l'omogeneità dei reati e la stretta contiguità temporale tra i vari fatti, consistenti in furti in abitazione e in altri delitti contro il patrimonio, e per non avere tenuto conto della continuazione già riconosciuta dal giudice della cognizione in relazione ad analoghi furti commessi tra maggio e giugno 2019; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche di analoga tipologia, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi distanti tra loro, circa quattro mesi il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e oltre quaranta giorni il furto commesso il 21/07/2019, e con modalità molto diverse quanto al delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. rispetto ai delitti di furto, elementi che rendono incredibile che, nel commettere questo primo fatto, costituito appunto dall'uso e falsificazione di un mezzo di pagamento, il ricorrente avesse programmato la futura commissione di furti in abitazione; ritenuta del tutto fuorviante l'affermazione di una continuazione già riconosciuta dal giudice della cognizione, avendo la sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare di Cremona, in data 12 dicembre 2019, ritenuto uniti dalla continuazione solo i cti12 delitti contestati in quel procedimento, cioè quattro furti in abitazione commessi nella medesima località e a distanza di pochissimi giorni tra loro, in tre casi addirittura un solo giorno, laddove il furto giudicato dal Tribunale di Lecco è stato commesso a distanza di oltre quaranta giorni e in una località molto distante dalla precedente: ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo dei vari reati e la non piena omogeneità delle condotte sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il C