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Ordinanza — n. 20735/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for failing to justify absence from residence with valid reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court found the appellant's excuse for leaving his residence to seek food and support from his sister unconvincing, as he could have done so earlier. The court upheld the conviction for violating residence restrictions and applied recidivism due to prior disobedience.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; Art. 636 c.p.: The court rejects an appeal when the defendant fails to provide convincing justification for leaving their residence, particularly when alternative means of obtaining necessary support existed prior to the restricted time.

Parole chiave

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residence restriction violation justification of absence recidivism application appeal inadmissibility court costs award aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 21 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Catania che ha confermato la decisione appellata da Angelo Licciardello, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n.
Art. 636 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIARDELLO ANGELO nato a CATANIA il 20/06/1980 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 21 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Catania che ha confermato la decisione appellata da Angelo Licciardello, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e condannato alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione, così ridotta per il rito; Ritenuto che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha evidenziato gli argomenti in base ai quali la giustificazione addotta dall'imputato sulle ragioni del suo allontanamento doveva considerarsi non convincente, poiché alla necessità di reperire aiuti e alimenti dalla sorella poteva provvedere prima dell'orario in cui gli era vietato uscire dall'abitazione; ha altresì dato conto delle ragioni per le quali sono state negate le circostanze attenuanti generiche e la recidiva è stata correttamente applicata visto che i precedenti esprimono un'omogenea e spiccata insofferenza rispetto alle prescrizioni dell'autorità;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 II,Cor estensore I