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Ordinanza — n. 20734/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses remission request due to lack of notification and unfounded media campaign claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20734/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared Marino Macchia's request for judicial remission inadmissible and ordered him to pay a fine. The court found the request unprocessable because it was never formally notified to the public prosecutor or the injured party, a mandatory condition for admissibility. Furthermore, the court rejected the argument that local media campaigns compromised judicial impartiality, ruling such events do not automatically warrant a change of judge. Consequently, the request was dismissed de plano, and the applicant was condemned to pay a fixed sum to the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. proc. pen.; Art. 48, comma 6 cod. proc. pen.: A request for remission of proceedings is inadmissible if not notified to the opposing parties, and local media campaigns do not constitute grounds for remission unless they directly impair judicial impartiality.

Parole chiave

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judicial remission notification requirement media campaign impartiality of judge inadmissible request fine fund payment de plano decision condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod. proc. pen.
Marino MACCHIA, imputato nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Bari, ha proposto, con dichiarazione resa in data 4 gennaio 2023 al direttore del luogo di detenzione, la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod.
Art. 127, comma 9 cod. proc. pen.
La relativa pronuncia di inammissibilità deve essere assunta de plano, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 127, comma 9, cod.
Art. 48, comma 6 cod. proc. pen.
All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod.
art. 45 cod. proc. pen
Marino MACCHIA, imputato nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Bari, ha proposto, con dichiarazione resa in data 4 gennaio 2023 al direttore del luogo di detenzione, la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli
Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega
Si è chiarito, in proposito, che «non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa e manifestazioni di piazza» (Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MACCHIA Marino nato a BITONTO il 17/08/1981 nei confronti dei giudici del distretto di Bari trasmessa con l'ordinanza del 25/11/2024 del TRIBUNALE di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; Fissato il procedimento de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marino MACCHIA, imputato nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Bari, ha proposto, con dichiarazione resa in data 4 gennaio 2023 al direttore del luogo di detenzione, la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di una situazione ambientale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo.

2. Il Tribunale di Bari ha trasmesso gli atti a questa Corte. 2.1. Essendo stata rilevata una causa di inammissibilità della richiesta, essa è stata assegnata a questa Sezione con procedura de plano.

3. La richiesta di rimessione è inammissibile. 3.1. Secondo il costante orientamento di legittimità «la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza» (Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960). Nel caso di specie non risulta che la richiesta di rinnessione sia stata notificata al Pubblico ministero e alla persona offesa, sicché deve essere dichiarata inammissibile. 3.2.

La richiesta di rimessione è, del resto, manifestamente infondata là dove fa leva sulla presunta campagna di stampa a suo danno per sostenere la mancanza di serenità e imparzialità dell'ufficio giudiziario. Si è chiarito, in proposito, che «non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa e manifestazioni di piazza» (Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega, Rv. 277498 - 01). 3.3. La relativa pronuncia di inammissibilità deve essere assunta de plano, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. 3.4.

All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Sussistendo un contrasto giurisprudenziale (questione rimessa all'udienza del 10 luglio 2025 delle Sezioni Unite) non viene disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così