Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded due to lack of evidence for continued criminal conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emiliano Pesce inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his responsibility for crimes under Articles 110, 453, and 648 of the Penal Code while rejecting the continuity of conduct. The court dismissed the appeal because the arguments were merely re-evaluative and insufficient, noting that the claim of intent to enrich lacked specific indicators of prior planning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 453, 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as mere assertions of intent to enrich without concrete evidence of prior planning fail to constitute a valid ground for re-evaluation of proven facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE EMILIANO nato a NAPOLI il 23/12/1983 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 19 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato, in sede di giudizio di rinvio, la decisione appellata da Emiliano Pesce, ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti ai sensi degli artt. 110, 453 e 648 cod. pen. e aveva escluso la sussistenza del vincolo della continuazione fra i fatti contestati; Ritenuto che l'unico motivo propone argomenti di merito e meramente rivalutativi a fronte della compiuta valutazione delle risultanze probatorie emerse nel giudizio e della prospettazione della difesa, che si risolve nella mera ed insufficiente indicazione della volontà di arricchirsi, elemento privo di ogni univocità alla luce dell'assenza di altri indicatori della previa programmazione delle condotte; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2