Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of relevance to the revoked conditional suspension order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged an order revoking his conditional suspension, but the court found his arguments irrelevant to the contested decision. Specifically, the appellant cited rulings from a different appellate court regarding a non-existent remand request and an unfiled continuance bond, which the court deemed manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not relate to the contested order, such as referencing decisions from other proceedings or non-existent requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO MARCO nato a FOGGIA il 23/01/1995 avverso l'ordinanza del 13/01/2025 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;
4.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 gennaio 2025, con la quale Il Tribunale di Campobasso, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale già concessa a Marco Spagntlo con le sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi formulati a sostegno del ricorso non hanno attinenza all'oggetto e ai contenuti del provvedimento impugnato, facendo riferimento (il primo e il secondo motivo) a statuizioni assunte dalla Corte di appello di Bari con riguardo ad un'istanza di rinvio e ad una decisione di rigetto, di cui non vi è traccia in atti, e con riguardo ad una richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione che non risulta avanzata in questo procedimento; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de9iso il 08 maggio 2025 Il Cons"gliere estensore Il Pr sidente G6vttt Ti1 Vihenzo ;ani r DEPOSI