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Ordinanza — n. 20723/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention alternative sanction due to lack of social integration proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20723/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The applicant challenged a detention alternative sanction because the supervisory tribunal rejected his claim of social integration, citing his lack of a residence permit and absence of cohabitation with his Italian brother. The court ruled that the tribunal correctly assessed the statutory conditions for exemption from expulsion, finding the applicant failed to prove the necessary family ties or residence status required by law.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998; Art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998: An appeal against a detention alternative sanction is inadmissible if the supervisory tribunal has properly evaluated the statutory conditions for exemption from expulsion, such as residence permits and family cohabitation, and the appellant fails to provide concrete evidence contradicting these findings.

Parole chiave

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detention alternative sanction expulsion exemption conditions social integration assessment family cohabitation requirement inadmissible appeal residence permit status Cassazione procedural rules prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
286/1998, ritenendo non provata l'asserita sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 19 d.lgs.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
286/1998, ritenendo non provata l'asserita sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 19 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZTOUTI ZOUBAIR (CUI 01Z1U35) nato il 24/07/1979 avverso l'ordinanza del 14/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Zoubair Ztouti, per mezzo del suo difensore avv. Dario Candeloro, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la sua opposizione avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Roma gli ha applicato la sanzione alternativa alla detenzione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, ritenendo non provata l'asserita sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, risultando egli privo di permesso di soggiorno e non convivente con il fratello che possiede la cittadinanza italiana; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di valutare il suo effettivo inserimento sociale in Italia, dimostrato dal permesso di soggiorno, dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2016, 2017 e 2018, e dal rapporto familiare con il fratello, cittadino italiano, mentre era suo dovere, a fronte di tali allegazioni, compiere gli approfondimenti che avesse ritenuto necessari, al fine di bilanciare la sua pericolosità con il suo livello di integrazione; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché il Tribunale ha valutato la sussistenza delle condizioni ostative indicate dal ricorrente e le ha ritenute insussistenti, con motivazione approfondita e logica, perché egli ad oggi non risulta possedere il permesso di soggiorno, non contestando il ricorrente l'accertamento del rigetto della domanda da lui presentata, e non ha dimostrato alcun rapporto di convivenza con il fratello, cittadino italiano, mentre l'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 collega il divieto di espulsione alla sussistenza di un rapporto di convivenza con il parente entro il secondo grado; ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile anche per mancanza di specificità, dal momento che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e non attacca la sua ratio decidendi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcuna nullità processuale o sostanziale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co