Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20722/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation extension due to lack of merit in challenging risk assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20722/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the extension of his supervised liberty measure, arguing for a different reading of his criminal history and social connections. The court rejected this, noting the lower court thoroughly examined his multiple convictions and entrenched ties to organized crime, finding the appeal merely repeated arguments without substantive rebuttal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; An appeal challenging the extension of supervised liberty is inadmissible if it merely restates arguments already examined by the lower court without providing new evidence or a substantive legal challenge to the risk assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
supervised liberty extension probation appeal inadmissibility risk assessment challenge criminal history evaluation organized crime ties court costs award procedural dismissal criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
art. 74 d.P.R. n. 309/90
e tre volte per il reato di cui all'art. 74 d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGANTI PASQUALE nato a LECCE il 05/08/1969 avverso l'ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 28 gennaio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da Pasquale Briganti avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce che ha ritenuto la sua perdurante pericolosità e ha disposto la proroga della sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine ai presupposti della libertà vigilata; che in realtà il ricorrente richiede un'alternativa lettura degli elementi già compiutamente esaminati che hanno condotto i giudici di merito ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata, passando in rassegna sia i gravi e numerosi precedenti del ricorrente (condannato 5 volte per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e tre volte per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ma resosi responsabile anche di diversi reati di spaccio, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, illeciti contro il patrimonio e ratto a fine di libidine), sia le circostanze che fanno ritenere che egli rivesta ancora una posizione apicale nella rete di collegamenti criminali, da lui instaurati nel tempo e le risultanze circa le sue frequentazioni; elementi questi sui quali nel ricorso si propongono inammissibili considerazioni di merito volte a svalutarne la portata; che i giudici di merito hanno esaminato tutti i profili dedotti dalla difesa e il ricorso si limita a riproporli senza confrontarsi con gli argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, nel quale tra l'altro si afferma condivisibilmente che il giudizio di pericolosità, per quanto attenuatosi negli ultimi anni, consta di una valutazione di probabilità che il libero vigilato commetta altri reati, probabilità che nel caso di specie non si può escludere, in assenza di dati che dimostrino l'effettiva rottura dei suoi consolidati rapporti con gli ambienti della criminalità organizzata e del narcotraffico;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così