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Ordinanza — n. 20717/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against minor weapon possession fine, upholding lower court's non-prosecution denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20717/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Anthony Spada inadmissible for manifest unfoundedness. Spada argued that the lower court contradicted itself by classifying the offense as minor while denying non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. The Court ruled that the lower judge's assessment was logical, noting the nighttime setting and immediate apprehensibility negated the required particular leniency.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 3 legge 110/1975; Art. 131-bis cod. pen.: The court may logically classify a minor offense without applying non-prosecution if the specific leniency threshold is not met by the circumstances.

Parole chiave

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minor offense classification non-prosecution denial contradictory reasoning manifest unfoundedness Article 131-bis Penal Code weapon possession judicial review limits punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 3 legge n. 110/1975
Giuseppe Cosimato, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 28 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Frosinone lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n.
Art. 131-bis cod. pen.
110/1975 ma negare il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la "particolare tenuità" necessaria per l'applicazione di quest'ultimo istituto una portata più ampia, relativa ad una rilevanza offensiva ancora inferiore, che il giudice può logicamente ritenere insussistente (vedi, sul punto, Sez.
Art. 133 cod. pen.
sia stata sufficientemente motivata, avendo il giudice valutato la gravità del fatto in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed avendola ritenuta non particolarmente tenue alla luce del comportamento complessivo tenuto dall'imputato, conformandosi così ai principi dettati da questa Corte (vedi Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 131-bis cod. pen
110/1975 ma negare il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la "particolare tenuità" necessaria per l'applicazione di quest'ultimo istituto una portata più ampia, relativa ad una rilevanza offensiva ancora inferiore, che il giudice può logicamente ritenere insussistente (vedi, sul punto, Sez.
art. 133 cod. pen
sia stata sufficientemente motivata, avendo il giudice valutato la gravità del fatto in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed avendola ritenuta non particolarmente tenue alla luce del comportamento complessivo tenuto dall'imputato, conformandosi così ai principi dettati da questa Corte (vedi Sez.
art. 616 cod. proc.pen
280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022
pen., ed avendola ritenuta non particolarmente tenue alla luce del comportamento complessivo tenuto dall'imputato, conformandosi così ai principi dettati da questa Corte (vedi Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv.
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv.
Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017
pen., avendo la "particolare tenuità" necessaria per l'applicazione di quest'ultimo istituto una portata più ampia, relativa ad una rilevanza offensiva ancora inferiore, che il giudice può logicamente ritenere insussistente (vedi, sul punto, Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA ANTHONY nato a FROSINONE il 07/11/1998 avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Anthony Spada, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Cosimato, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 28 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Frosinone lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, con i benefici di legge, ritenendo sussistente l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, ma escludendo l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., perché la pericolosità della condotta dell'imputato, per il possibile uso del coltello, e il comportamento tenuto al momento del controllo, omettendo di giustificare il possesso dell'arma ed affermando solo in seguito che essa apparteneva a suo padre, non consentivano di qualificare il fatto come di particolare tenuità; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il giudice ritenuto sussistente la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen, pur avendo qualificato il fatto come "di lieve entità" e pur essendo sussistenti elementi indicatori della particolare tenuità del fatto, come le modalità con cui il coltello era detenuto, il comportamento collaborativo del ricorrente stesso, l'esiguità del pericolo e l'occasionalità del reato, essendo il ricorrente incensurato, risultando la motivazione stessa illogica e contraddittoria, avendo qualificato il fatto come "di lieve entità" senza poi applicare la predetta causa di non punibilità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il giudice ha valutato la possibile sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., e l'ha esclusa con una motivazione non illogica né contraddittoria, proprio per le circostanze di tempo e luogo della detenzione del coltello, trovandosi l'imputato in compagnia di altre persone con le quali, in ora notturna, di stava recando in un locale notturno, e portando egli l'arma su di sé, in un marsupio, e quindi in luogo di facile e immediata apprensione; ritenuto che l' esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia stata sufficientemente motivata, avendo il giudice valutato la gravità del fatto in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed avendola ritenuta non particolarmente tenue alla luce del comportamento complessivo tenuto dall'imputato, conformandosi così ai principi dettati da questa Corte (vedi Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420;

Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097), e ribadito che non vi è alcuna contraddizione nel qualificare il fatto come "di lieve entità" ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 ma negare il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la "particolare tenuità" necessaria per l'applicazione di quest'ultimo istituto una portata più ampia, relativa ad una rilevanza offensiva ancora inferiore, che il giudice può logicamente ritenere insussistente (vedi, sul punto, Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262); ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025