Cassation Court dismisses appeal against refusal of criminal continuability due to lack of unitary criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the legal institution of criminal continuability. The appellant argued that two drug possession offenses committed over a year apart demonstrated a unitary criminal plan, citing identical methods and the interruption caused by incarceration. The Court rejected this, ruling that the significant time gap and the unprogrammed nature of the break due to detention disproved any single criminal design, characterizing the acts instead as a mere tendency to reoffend.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The institution of criminal continuability requires a unitary criminal design; its absence is demonstrated by significant temporal distance between offenses and interruptions not attributable to the offender's planning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPAR TOLEDO GEORGE CRISTHIAN nato a ROMA il 10/12/1990 avverso l'ordinanza del 10/02/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che George Gaspar Toledo, per mezzo del suo difensore avv. Stefano Zoccano, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Ala4=, in data 10 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, relativi a delitti di detenzione di cocaina e di altre sostanze stupefacenti, commessi in data 04/02/2017 e in data 16/04/2018, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la rilevante distanza temporale delle condotte e le diverse modalità esecutive, e non avendo l'istante allegato elementi specifici e concreti a sostegno della loro asserita programmazione unitaria; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l'omogeneità dei reati, la loro palese continuità, l'identità delle modalità esecutive, che palesemente denotano una programmazione unitaria, finalizzata alla detenzione in particolare di cocaina, da lui occultata negli slip in entrambe le occasioni, mentre la distanza temporale tra i due fatti è dovuta solo all'arresto subito per il primo delitto e alla susseguente detenzione in carcere, mentre appena la misura è stata trasformata in quella degli arresti domiciliari egli è tornato a delinquere, commettendo il secondo delitto; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi molto distanti tra loro, nonché intervallati da una interruzione non programmata ma dovuta ad uno stato di detenzione, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato, caratterizzato dalla contestuale detenzione di varie tipologie di stupefacenti, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la condotta successiva, commessa a distanza di oltre un anno, e con diverse modalità in quanto la detenzione è avvenuta in un diverso contesto spaziale e ha riguardato la sola cocaina; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo dei vari reati è un elemento logicamente ritenuto dimostrativo della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatico, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consigliere