Cassation court dismisses appeal against preliminary judge's sentence for lack of specificity and procedural incompatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The preliminary judge in Trieste correctly applied the penalty requested by the parties under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, properly evaluating the evidence and ensuring the sentence's appropriateness. The court rejected the appellant's complaints as lacking specificity, failing to adhere to the text of the contested decision, and being incompatible with the chosen procedural format.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; In cases of penalty application upon party request, the preliminary judge must verify the accuracy of legal aspects and the appropriateness of the requested penalty, and the appeal must be specific and grounded in the text of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI AMMAR (CUI 065L740) nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTEd o av !so alle/arti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 gennaio 2025, con la quale il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste applicava ad Ammar Hammami, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed € 90.000,00 di multa. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati ad Hannmami, ai fini del giudizio di responsabilità richiamava gli elementi investigativi in atti e la ricostruzione in fatto da essi ricavabile; che il percorso argomentativo seguito dal Giudice, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.
U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01); che le censure proposte dal ricorrente evocano mancati approfondimenti motivazionali, del tutto imprecisati, privi di aderenza al testo del provvedimento impugnato e in ogni caso incompatibili con il rito prescelto; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'08