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Ordinanza — n. 20711/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against refusal of criminal continuability due to distinct criminal designs and heterogeneous objects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that two crimes committed in 2010 should be treated as a continuous criminal design, citing similar spatial elements and prior judicial recognition of continuity for one offense. The court rejected this, noting the significant time gap between the crimes and the fact that the second crime involved entirely different goods, proving no unified criminal plan existed.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The court distinguishes between a generic continuous criminal design and a unified criminal plan, ruling that continuity is absent when crimes are separated by long time intervals and involve heterogeneous objects, indicating mere deviant repetition rather than a single organized intent.

Parole chiave

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criminal continuability unified criminal design heterogeneous criminal objects temporal distance between crimes inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMARINA LEONARDO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 28/07/1978 avverso l'ordinanza del 27/01/2025 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Leonardo Lamarina, per mezzo del suo difensore avv. Paolo Cantelmo, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Brindisi, in data 27 gennaio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, relativi a delitti di ricettazione e detenzione di armi da sparo commessi in data 28/12/2010 e in data 13/08/2010, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per le diverse modalità esecutive delle condotte, avendo ad oggetto, i delitti di ricettazione, beni di natura del tutto eterogenea, e per la rilevante distanza temporale, elementi che rendono difficile ipotizzare che sin dalla commissione del primo reato l'istante avesse programmato il secondo, non avendo l'istante neppure allegato elementi specifici e concreti a sostegno della loro asserita programmazione unitaria; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l'omogeneità dei reati, la breve distanza temporale, l'unicità spaziale tra i due fatti, e per non avere tenuto conto della continuazione già riconosciuta dal giudice che ha giudicato i fatti commessi il 13/08/2010, per i quali la ricettazione era stata già contestata come continuata; vista la memoria depositata dal difensore in data 05/05/2025, nella quale si sostiene l'ammissibilità del ricorso, essendo stati indicati numerosi indici rivelatori del medesimo disegno criminoso ed evidenziata la già intervenuta decisione del giudice della cognizione circa la sussistenza della continuazione tra alcune delle condotte giudicate; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi molto distanti tra loro ed avendo ad oggetto beni del tutto diversi, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo fatto, costituito dalla detenzione di un fucile provento di furto, il ricorrente avesse programmato la futura ricettazione di un mezzo operativo; ritenuto del tutto fuorviante l'affermazione di una continuazione già riconosciuta dal giudice della cognizione, avendo la sentenza emessa il 13/08/2010 ritenuto uniti dalla continuazione solo i due delitti contestati in quel procedimento, cioè la detenzione e la ricettazione dell'arma di provenienza illecita, non potendo il giudice, peraltro, esprimere alcuna valutazione su un delitto di ricettazione di cui ignorava l'esistenza e che poteva non essere stato ancora commesso, essendo stata la successiva ricettazione accertata solo il 28/12/2010; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo dei vari reati e la non omogeneità delle condotte sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i